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       Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in   operazioni militari e civili all'estero. 
      La Croce d'Onore per le vittime del terrorismo o di atti ostili impegnate in   operazioni militari e civili all'estero, è stata istituita con la legge 10 ottobre 2005, n. 207 
         
        La Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della   Repubblica su proposta del Ministro competente al personale che sia deceduto   ovvero abbia subito una invalidita' permanente pari o superiore all'80 % della   capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza   di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero   durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal   Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione   (Stato di Guerra). 
         
        Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce   d'onore e'attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai   genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra   indicati, al comune di residenza dell'insignito. 
         
      Il conferimento della   Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense   riferite allo stesso fatto. 
        
      
        
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          Croce d'Onore   | 
         
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