Medaglie e Croci al Valor
Militare
Regolamentate con R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 e
successive modificazioni, le decorazioni al Valor Militare sono
istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando
come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad
un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze
militari.
Le decorazioni al Valor Militare sono: Le
medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al Valor
Militare.
Le decorazioni al Valor Militare sono concesse a coloro i quali,
per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi
senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato
scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un
grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.
La concessione di dette decorazioni può aver
luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa
costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere
imitato.
Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la
croce al Valor Militare possono essere concesse anche per
imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando
in esse ricorrano le caratteristiche di coraggio, felice
iniziativa e rischio manifesto.
la Croce di Guerra al Valor Militare non si conferisce altro che
in tempo di guerra.
In tempo di pace il carattere militare deve
essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente
connessa alle finalità per le quali le forze militari dello
Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità
dell'autore.
Quando l'impresa tenda soltanto a fini
filantropici o tipicamente professionali, estranei o non
strettamente connessi alle finalità per le quali sono state
istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla
concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia
un militare in servizio sotto le armi.
Il grado della decorazione al Valor Militare
si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è
determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente,
dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità
del rischio e dal modo con quale esso è stato affrontato e dalla
somma dei risultati conseguiti.
La perdita della vita può essere la
dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia
essa non può, da sola, costituire alcun titolo ad una
decorazione al Valor Militare ne indurre ad una supervalutazione
dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli
altri elementi.
Le proposte corredate da tutti i documenti
necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e
per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono
avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori
possano esprimere il proprio parere.
Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole
proposte, non è ammesso reclamo.
Non è del pari ammesso reclamo per ottenere
per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di
quella concessa.
È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di
chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di
sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una
decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.
Quando l'autore di un atto di valore militare
sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia
deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione
al valor militare può essere concessa alla sua memoria.
Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al
valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono
attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale
non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di
lei e purché conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli
orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero
alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli. Quando manchino
detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto
sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se
militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle
forze militari dello Stato. In caso di morte della persona alla
quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti
delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà
delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni
disposizioni di legge sulle concessioni. E tali disposizioni si
applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del
decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.
Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una
ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con
una appropriata decorazione al valor militare e senza
limitazione di numero.
Non è peraltro consentito il conferimento di
più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici
siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi
dalla stessa persona.
La commutazione di più decorazioni di grado
inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
Le insegne delle decorazioni al valor militare
possono essere indossate anche sull'abito civile.
È data facoltà di fregiarsi delle insegne
delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un
deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia
stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e
sinché conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla
madre di lui.
Le decorazioni al valor militare possono
essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle
compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per
valore in azioni belliche.
Le insegne sono appese alla bandiera o al
labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.
A cura del Ministero competente, delle singole
concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica
notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta
Ufficiale.
Di esse viene inoltre data particolare
partecipazione, con la comunicazione integrale delle
motivazioni, al Comune di
nascita del decorato.
Spetta al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della
popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo
pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che
eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni
altro mezzo ritenuto opportuno.
La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti
di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver
luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori,
dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa
nazionale o di una solennità militare.
Ferme restando le disposizioni in vigore per
quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il
distintivo delle decorazioni al valor militare è identico,
quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.
Presentano sul fronte lo stemma della
Repubblica italiana (prima dell’avvento di quest’ultima
riportava lo stemma Sabaudo) con la dicitura al “Valore
Militare” e sul retro una coroncina di alloro che lascia uno
spazio libero nel quale viene inciso il nome del Decorato e la
data del fatto d’arme.
L'insegne sono sostenute da un nastro di
seta “turchino-celeste” della larghezza di 37 millimetri
Da qui il “Nastro Azzurro....”
Le decorazioni non si portano sempre complete
sull'Uniforme ma vengono rappresentate dai cosiddetti
"nastrini", parte del nastro cui la decorazione è di norma
appesa, opportunamente confezionato in dimensioni standardizzate
(10x37 mm) ed apposti al di sopra del taschino sinistro della
giubba o camicia. Sulle tenute storiche a doppia abbottonatura
si applicano al centro del petto.
Si dispongono centrati rispetto al taschino ed in righe
successive fino a quattro nastrini o cinque, di formato ridotto
ciascuna e l'uso dei nastrini sull' Uniforme è obbligatorio.
L'autorizzazione ad indossarli è permanente per le onorificenze
nazionali contemplate dal Regolamento sulle Uniformi.
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Medaglia d'Oro e Nastrino al V.M.
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Medaglia d'Argento e Nastrino al V.M.
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Medaglia di Bronzo e Nastrino al V.M.
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Promozione straordinaria per Merito di Guerra -
Traserimento Straordinario per Merito di Guerra dai
Ruoli Militari in congendo a quelli di Militari in
Servizio Permanente Effettivo
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Croce al Valor Militare
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Avanzamento per Merito di Guerra
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Nastrino al Valor Militare
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